Ecobonus 50%

Ecobonus 50%

In forma di detrazione IRPEF e IRES in dieci anni delle spese sostenute.

(Intervento di Riqualificazione Energetica ai sensi della Legge 296/06)

Ecobonus per le caldaie

Bonus del 50% per la sostituzione o nuova installazione di caldaie a biomassa, ovvero impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Limiti secondo Art.1, c. 347: Detrazione del 50% delle spese totali sostenute e 30.000 Euro come limite massimo di detrazione per unità immobiliare

Nel caso di riqualificazione globale degli edifici;

Limiti secondo Art. 1, c. 344: Detrazione del 65% delle spese totali sostenute e 100.000 Euro come limite massimo di detrazione per unità immobiliare.

In ogni caso vanno rispettati i costi massimi secondo Allegato “A” del Decreto Prezzi.

Per poter accedere all’agevolazione, gli edifici devono essere accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi.

Beneficiari:

Possono accedere alla detrazione tutti i contribuenti che sostengono le spese di riqualificazione energetica e che possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.

PER LE CALDAIE A BIOMASSA ACCEDONO ANCHE GLI EDIFICI PRIVI DI RISCALDAMENTO
(A DIFFERENZE DELLE CALDAIE A CONDENSAZIONE CHE PRESUPPONGONO CHE L’EDIFICIO SIA “ESISTENTE” E DOTATO DI IMPIANTO TERMICO)

PER LE CALDAIE A BIOMASSA SONO AGEVOLATE ANCHE LE SPESE PER LA NUOVA INSTALLAZIONE
(A DIFFERENZE DELLE CALDAIE A CONDENSAZIONE PER LE QUALI SONO AGEVOLATE SOLO LE SPESE PER LA SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO)

Spese ammissibili:

Le spese ammissibili alla detrazione sono:

  • lo smontaggio e la dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente;
  • la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto termico esistente con un generatore di calore a biomassa;
  • le prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.).

Requisiti tecnici del generatore:

  • l’intervento deve configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico o come nuova installazione sugli edifici esistenti;
  • Nel caso di contestuale sostituzione di un impianto a biomasse la nuova caldaia a biomassa deve essere certificata almeno 4 stelle secondo la Classificazione Ambientale di cui al D.M. 186/2017. Se si sostituisce invece un impianto non a biomassa o se è una nuova installazione deve possedere la certificazione ambientale a 5 STELLE secondo la Classificazione Ambientale di cui al D.M. 186/2017.
  • devono essere rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
  • la potenza termica complessiva dei nuovi generatori installati non può superare per più del 10% la potenza dei generatori sostituiti, salvo che l’incremento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell’impianto di riscaldamento eseguita ai sensi della norma UNI 12831. Nel caso di generatori di calore unifamiliari combinati (climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria), sono ammesse potenze nominali fino a 35 kW;

Vi sono poi ulteriori requisiti in base a se si tratti di:

  • caldaie a biomassa di potenza termica nominale ≤ 500 kWt;
  • stufe e termocamini a pellet;
  • termocamini a legna;
  • stufe a legna.

Requisiti per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kWt:

• certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5, classe 5;

 • obbligo di installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato, per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile, in accordo con quanto previsto dalla norma EN 303-5; per le caldaie con alimentazione automatica del combustibile, prevedendo un volume di accumulo non inferiore a 20 dm3/kWt; per le caldaie automatiche a pellet prevedendo comunque un volume di accumulo, tale da garantire un’adeguata funzione di compensazione di carico, con l’obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal costruttore e/o dal progettista.

• il combustibile utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

Nel caso delle caldaie potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. In tutti i casi la documentazione fiscale dovrà riportare l’evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall’Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o distributore del pellet; possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui al comma 1 risulti certificata anche per tali combustibili.

Requisiti per le stufe ed i termocamini a pellet:

• certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 14785;

• il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2

Requisiti per i termocamini a legna:

• certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 13229;

• la legna utilizzata e certificata secondo la norma UNI EN ISO 17225-5.

Possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui al comma 1 risulti certificata anche per tali combustibili.

Requisiti per le stufe a legna:

• certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 13240;

• la legna utilizzata e certificata secondo la norma UNI EN ISO 17225-5.

Possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelli indicate dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui al punto iii risulti certificata anche per tali combustibili.

• E’ ammissibile la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore. È invece esclusa la trasformazione o il passaggio da impianti di climatizzazione invernale centralizzati per l’edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.

• Ove tecnicamente possibile, sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente;  Il motivo della eventuale mancata installazione delle suddette valvole termostatiche è  riportato nella dichiarazione di conformità resa ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

Come devono essere pagate le spese?

Come devono essere pagate le spese per l’intervento?:

Le spese relative all’intervento dovranno essere pagate tramite bonifico bancario specifico per le detrazioni fiscali per interventi di Riqualificazione Energetica, il riferimento normativo è: “Intervento di Riqualificazione Energetica ai sensi della Legge 296/2006“

SOLO PRATICA ENEA (NO PRATICAEDILIZIA)
LIMITE MASSIMO DETRAIBILE: €30.000,00null

Ecobonus 65% per collettori solari

È possibile detrarre il 65% delle spese totali sostenute, per il limite massimo di 60 mila euro per unità immobiliare, per l’installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda di piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. In questo caso è necessario che l’edificio sia esistente ma non è necessario che sia dotato di un impianto di riscaldamento.

Tutti gli incentivi sono da verificare in base alle variazioni del corrente anno.

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